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Pubblicazioni di matrimonio

Ufficio di riferimento: Stato Civile
Indirizzo Via Postumia Centro n. 71
Telefono 0422 894352
Fax 0422 894354
E-mail : anagrafe@comune.sanbiagio.tv.it

Di cosa si tratta

Coloro che intendono fare richiesta delle pubblicazioni matrimoniali devono fissare un appuntamento, anche telefonicamente, con l’ufficiale di stato civile.
La richiesta delle pubblicazioni deve essere fatta personalmente; tuttavia, i nubendi che fossero gravemente impossibilitati a presentarsi di persona possono incaricare, mediante procura, una terza persona.
L’atto di pubblicazione resta affisso nel Comune di residenza degli sposi per almeno 8 giorni consecutivi.
A partire dal quarto giorno successivo alla scadenza delle pubblicazioni, l'ufficiale di stato civile rilascia il relativo certificato, che conserva validità per un massimo di 180 giorni.
Nota: se uno o entrambi i nubendi non conosce la lingua italiana, occorre che siano accompagnati da un interprete.


Come fare

E' necessario:

  • avere compiuto 18 anni (per i minori di età che hanno compiuto i 16 anni è necessaria l'autorizzazione del Tribunale per i minorenni);
  •  essere almeno uno dei nubendi residente a San Biagio di Callalta.


Matrimonio da celebrarsi con rito civile

Tutta la documentazione viene acquisita d'ufficio. I nubendi stranieri devono, invece, presentare il nulla osta rilasciato dalla competente autorità del proprio paese (di regola il consolato straniero in Italia) e debitamente legalizzato, tranne i casi in cui specifiche Convenzioni non esentino da tale legalizzazione.


Matrimonio da celebrarsi con rito religioso

La documentazione richiesta è la stessa di quella prevista per il matrimonio con rito civile e viene acquisita d'ufficio. Oltre a questa occorre la richiesta di pubblicazioni da parte del parroco della propria parrocchia.


Nota

Il regime patrimoniale legale tra i coniugi è quello della comunione dei beni; gli sposi, al momento della celebrazione del matrimonio, possono tuttavia optare per il regime patrimoniale della separazione dei beni.


Normativa di riferimento

D.P.R. 3.11.2000 n. 396;
Codice Civile (artt. 84 e seguenti);
Legge 27.05.1929 n. 847 (art. 6);
Legge 25.05.1985 n. 121 art. 8.