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Tipologie di procedimento

(aggiornato il 25.06.2020)

1^ Area Servizi alla Persona e Affari Generali

2^ Area Servizi Finanziari ed interni

3^ Area Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio

4^ Area Pianificazione e gestione del territorio Servizi all'edilizia e alle attività economiche

5^ Area Servizi di vigilanza e sicurezza del territorio

 

Potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento


Ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis, della Legge 241/1990, il Comune di San Biagio di Callalta, all’art. 30 del Regolamento per l’ordinamento della struttura organizzativa, ha individuato nella persona del Segretario comunale il soggetto titolare del potere sostitutivo nei confronti di Responsabili di Procedimento che tardano od omettano di provvedere all'adozione di atti o provvedimenti ad istanza di parte. Trascorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il richiedente può pertanto rivolgersi al suddetto soggetto, affinchè entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento  attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario ad acta.
L’intervento sostitutivo non si applica nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

Le richieste di attivazione dei poteri sostitutivi al Segretario comunale possono essere inoltrate via Pec isituzionale o mediante inoltro al protocollo. Per informazioni contattare il numero 0422 894373 o inviare una mail al seguente indirizzo: segretario@comune.sanbiagio.tv.it

 

Tutela Giurisdizionale
In relazione ai provvedimenti amministrativi illegittimi è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di sessanta giorni, dalla data del provvedimento, o alternativamente al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

 

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 (in Gazz. Uff., 18 agosto, n. 192). - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Art. 2.
Conclusione del procedimento (1) (2)

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Se ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto
risolutivo (3).
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza (4).
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento,
sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione (5).
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti (6).
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento [nei termini] costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente (7).
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza alfunzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internetistituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilita' oltre a quella propria (8).
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario (9).
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (10).
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti [di cui all' articolo 2 ] e quello effettivamente impiegato (11) (12).

(1) Articolo modificato dagli articoli 2 e 21, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente sostituito dall'articolo 3, comma 6-bis, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69. Vedi inoltre l'articolo 7, comma 3, della legge 69/2009 medesima.
(2) Per l'attuazione del presente articolo, vedi il D.P.C.M. 16 luglio 2010, n. 142, il D.P.C.M. 16 luglio 2010, n. 144, il D.P.C.M. 18 novembre 2010, n. 231, la Deliberazione 4 novembre 2010, n. 3 e ilD.P.C.M. 17 novembre 2010, n. 246.
(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 38, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.
(4) Per l'attuazione del presente comma, vedi il D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 275. Per il regolamento recante attuazione del presente comma, in materia di termini, non superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza, vedi il D.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 147. Per il regolamento di attuazione del presente comma, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'interno di durata non superiore a novanta giorni, vedi il D.P.C.M. 10 ottobre 2012, n. 214.
(5) Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi D.P.C.M. 5 maggio 2011, n. 109. Per il regolamento di attuazione di cui al presente comma, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'interno di durata superiore a novanta giorni, vedi il D.P.C.M. 21 marzo 2013, n. 58.
(6) Comma inizialmente sostituito dall' articolo 3, comma 2, dell'Allegato 4 al D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104 e successivamente dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
(7) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
(8) Comma inizialmente inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 e successsivamente modificato dall'articolo 13, comma 01, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
(9) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
(10) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
(11) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
(12) Per l'attuazione del presente articolo vedi il D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 271 e il D.P.C.M. 8 settembre 2011 n.178.